03/05/2011 - 05/05/2011
Una rinnovata attenzione in ordine a valori fondanti della vita sociale è fortemente sollecitata dalle situazioni nuove determinate dalle difficoltà economiche e organizzative conseguenti alle crisi globali.
È oggi un imperativo assoluto far riemergere sensibilità e attenzioni rispetto a tematiche e valori se non dimenticati, quanto meno per troppo tempo soffocati o sottaciuti.
È così che ci piace immaginare un nuovo ruolo per questa nostra manifestazione fieristica che si avvia a divenire l'unico evento dedicato ai temi del lavoro che abbia luogo nel nostro Paese.
Che una manifestazione fieristica, tradizionalmente mera circostanza di scambio di prodotti e di servizi, individui tale possibile ruolo rasenta l'utopia ma riteniamo di poter dare il nostro contributo per rispondere anche ad unesigente richiesta d'innovazione dello strumento fieristico: una circostanza d'ineguagliabile efficacia in occasione della quale migliaia di persone, con comuni interessi professionali, hanno la possibilità di incontrarsi fisicamente e condividere conoscenze, progetti e intenzioni.
In un mondo che corre il rischio di diventare sempre più virtuale, un'occasione incentrata sulla fisicità dell'incontro, uno strumento per un nuovo umanesimo.
In questo contesto di rinnovamento si rafforzano le sensibilità verso il sempre più emergente bisogno di attenzione che gli ambienti di vita, oltre che di lavoro, richiedono; una sottolineatura dell'importanza del radicamento della cultura della sicurezza, un atteggiamento organizzativo sempre più proteso verso l'intenzione del servizio a quanti, a diverso titolo, la manifestazione è rivolta.
Conseguita la condizione della maturità, il tema della sicurezza impone una più approfondita attenzione nei confronti dell'ambiente complessivo, nel quale si esplica l'attività dell'uomo, secondo una sensibilità che determina condizioni di equilibrio tra le necessità di una produzione competitiva e un rispetto dell'ambiente costruito alla luce della responsabilità nei confronti delle generazioni future.
La sfida comporta uno sforzo ardito di creatività e di azione; di ciò siamo consapevoli, ma sappiamo anche di poter trovare, lungo il nostro cammino, numerosi compagni di viaggio che condividendo l'obiettivo si porranno generosamente al nostro fianco, contribuendo così a creare le condizioni perché il contributo dato alla dignità del lavoro sia proficuo per l'intera comunità economica e sociale.
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23/06/2010
Con la delibera n. 79/10 (che modifica l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000) l'INAIL ha aumentato ulteriormente lo sconto accumulabile sul premio assicurativo
Quindi si premiano quelle imprese che effettuano interventi significativi di prevenzione degli infortuni e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre i requisiti minimi previsti dalla legge.
Ecco le nuove tariffe di sconto, pensate in particolar modo per favorire le PMI:
Sconto Numero di addetti
30% fino a 10 addetti
23% fra 11 e 50 addetti
18% fra 51 e 100 addetti
15% fra 101 e 200 addetti
12% fra 201 e 500 addetti
7% superiori a 500 addetti
Queste riduzioni, ottenute per aver investito in prevenzione, si aggiungono a quelle ottenute per trend positivo nell'andamento infortunistico aziendale: in totale, è possibile arrivare anche al 50% di riduzione dell'importo totale del premio.
La certificazione BS OHSAS 18001 accreditata da Accredia ha un riconoscimento preferenziale INAIL: è infatti l'unico elemento di per sè sufficiente per ottenere la riduzione del premio, semplicemente allegando il certificato.
Solo le certificazioni rilasciate da un Organismo di Certificazione accreditato Accredia vengono considerate interventi rilevanti di prevenzione: solo in questo caso infatti, il calcolo dei giorni di verifica ispettiva previsti per la certificazione risponde a criteri severi e stringenti. Questo aspetto risulta fondamentale, se si considera inoltre che in caso di incidenti gravi il possesso di una Certificazione BS OHSAS 18001 è un elemento che può assumere una valenza difensiva molto importante, fino all'esimente.
La domanda di riduzione può essere presentata ogni anno entro il 28 febbraio (in passato la scadenza era a fine gennaio), per interventi realizzati entro il dicembre dell'anno precedente.
Documento: Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010.
Oggetto: Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).
IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;
visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti
Interministeriali del 27 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;
visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e, in particolare, l'art. 3 comma 1 che prevede l'approvazione con “decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi”;
visto il Decreto Ministeriale 12.12.2000 concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'articolo 24 che rubrica “Oscillazione del tasso medio per prevenzione”;
considerate le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;
ritenuta la necessità di intervenire su detto articolo:
- per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;
- per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;
- per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;
vista la relazione del Direttore Generale in data 21 aprile 2010,
DELIBERA
di approvare il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000 che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 21 aprile 2010
Art. 24
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa , in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori - anno Riduzione
Fino a 10 - 30 %
Da 11 a 50 - 23 %
Da 51 a 100 - 18 %
Da 101 a 200 - 15 %
Da 201 a 500 - 12 %
Oltre 500 - 7 %
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
28/08/2009
Obblighi del datore di lavoro circa la manutenzione di impianti e attrezzature
Il D. Lgs 106/2009 (“correttivo” del D. Lgs 81/08 denominato Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro) ha modificato, fra l'altro, parte dell'art. 71 (obblighi del datore di lavoro), di cui ne viene riportato di seguito un estratto significativo:
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 (Requisiti di sicurezza - le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinchè:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.
21/08/2009
Novità in tema di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)
Il decreto legislativo 106/09 (correttivo del D. Lgs 81/08) punta ad agevolare la diffusione dei modelli organizzativi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) attraverso una semplificazione delle procedure.
Nel caso in cui i modelli di gestione siano effettivamente adottati e attuati e rispondano ai requisiti fissati dall'articolo 30 del decreto legislativo 81/08, è sancita la valenza "esimente" dei modelli stessi, che garantisce l'esonero dalle sanzioni della società nel caso di violazioni di norme antinfortunistiche che procurino ai lavoratori la morte o lesioni gravi.
Quindi le imprese che realizzino un sistema di misure idonee a scongiurare gli infortuni sul lavoro e un meccanismo interno di monitoraggio che ne consenta il costante aggiornamento avranno maggiori probabilità di sfuggire alle conseguenze della responsabilità amministrativa stabilite dall'articolo 300 del testo unico 81/08 (da multe che possono arrivare a 1,5 milioni di euro a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la PA per un anno).
Le società, però, dovranno garantire tra l'altro, il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici, degli obblighi connessi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione, nonché alla sorveglianza sanitaria e alla formazione dei lavoratori.
Il correttivo ha poi previsto che determinati organismi paritetici potranno «asseverare» l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Il "bollino" rilasciato dagli organismi servirà a rendere meno probabili le visite degli ispettori del lavoro e delle Asl, i quali dovranno invece dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati adottati.
Per favorire la diffusione dei modelli organizzativi, in sede di prima applicazione garantiranno sufficiente copertura i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, successivamente però il decreto correttivo 106/2009 affida ad una apposita Commissione consultiva il compito di elaborare procedure semplificate per agevolare l'adozione dei modelli di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte delle piccole e medie imprese.
18/08/2009
Il Governo ha da poco approvato un decreto "correttivo" della legge 81/08, pubblicandolo sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto (entrerà in vigore il 20 agosto 2009). Le modifiche sostanziali sono state moltissime, così come la correzione di numerosi errori (riferimenti ad allegati sbagliati, numeri di paragrafi e unità di misura errate ecc..).
Fra le più importanti novità, alcune riguardano i seguenti aspetti:
1) Data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Da ora le imprese possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma fino ad oggi di fatto imponeva) in quanto la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione...);
2) Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (DUVRI): nei lavori in appalto, il committente non dovrà più predisporre il DUVRI (come richiesto nel precedente TU) per lo svolgimento di lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata, sotto i due giorni;
3) Valutazione stress da lavoro-correlato: un'apposita Commissione emanerà le linee guida per valutare lo stress da lavoro-correlato in azienda, ma per ora è il tutto è stato posticipato di 12 mesi;
4) Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL): anche in questo caso un'apposita Commissione si occuperà di predisporre procedure semplificate che l'azienda dovrà adottare. Sarà poi compito di organismi paritetici quello di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il "controllo sociale" della bilateralità non abbia operato);
5) Idoneità tecnico-professionale: in caso di sub-appalto, sarà l'appaltatore (non più il committente) a richiedere i documenti necessari per la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale al sub-appaltatore;
6) Patente a punti: è prevista l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a punti) in settori a particolare rischio infortunistico in modo che possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per ora tale sistema è previsto solo per i lavori edili, ma presto si estenderà in altri ambiti;
7) Controlli e verifiche sui dispositivi di sicurezza: come nel precedente Testo Unico, non essendo state introdotte novità significative in merito a controlli e verifiche sui dispositivi di sicurezza, per stabilire la periodicità dei controlli ci si rifà sempre alle norme tecniche di riferimento (UNI, CEI ecc...).
26/06/2009
Linee guida OHSAS 18002:2008 tradotte in italiano: disponibili dal 30 giugno.
15/05/2009
Comunicazione nominativi degli RLS: scadenza 16 agosto 2009
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.




